di Marco Radina (Avvocato in Milano)
Con l’ordinanza n. 751 del 18.1.2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato la legittimità, quale addebito personale al condomino moroso, delle spese legali liquidate dal Giudice nel decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. Att. cc.
In particolare, la SC, avrebbe:
1) confermato la legittimità di una delibera condominiale che addebita, al singolo condomino, le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio, in un provvedimento giurisdizionale (nella fattispecie un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo);
2) distinto tra le spese legali che sono state oggetto di una liquidazione giudiziale, da quelle “auto liquidate” dal legale del condominio per una procedura stragiudiziale (ad esempio, diffida di pagamento) e per le seconde avrebbe confermato la nullità della delibera, perché andrebbe ad incidere sui diritti individuali del condomino, mentre per le prime, l’assemblea ben potrebbe addebitare al singolo condomino le spese legali sostenute per una procedura giudiziale di recupero del credito, ma solo laddove tali spese siano conformi a quanto liquidato dal giudice.
Letta l’ordinanza tutti parrebbero concludere che gli addebiti personali, costituiti dalle spese legali liquidate in un provvedimento giudiziale, sono sempre legittime.
Non sono convinto che questa pronuncia, applicata in concreto, non crei problemi di sorta.
Rimandando alla lettura dell’intero provvedimento per una visione più completa del fatto e degli argomenti di diritto trattati, quel che qui mi preme dire è arrivare ad individuare le criticità che comportano una simile soluzione.
Il Tribunale di Torino aveva dichiarato la nullità della deliberazione con cui attribuiva ad alcuni condomini, quale addebito personale, le spese legali sostenute dalla Comunione, nelle procedure ingiuntive intraprese avverso gli stessi sul rilievo che, con la delibera, era stato approvato un rendiconto contenente l’imputazione di spese personali-individuali che all’epoca non erano state riconosciute a carico di parte ricorrente in una sentenza che ne sancisse la soccombenza, essendosi unicamente in presenza di decreti ingiuntivi emessi nei confronti di parte ricorrente e comprensivi delle spese legali ma non ancora definiti processualmente poiché la relativa opposizione era ancora in corso.
La Corte di Appello, in riforma, aveva rigettato l’impugnazione così motivando: “Se realmente una delibera di autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del Condominio è nulla, dal momento che configura null’altro che una sorta di ragion fattasi di un soggetto che non ha tal potere, a contrario è pienamente legittima una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra all’attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso. Ciò in quanto – si ripete – la liquidazione è giudiziale, irrilevante essendo il fatto che sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. cod. civ.”
La SC, intervenuta su ricorso dell’appellato, ha esaminato due motivi, dei quali, per l’argomento trattato, interessa solo il primo e cioè quello con cui i ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, “in relazione alla negata qualificazione nella sfera della nullità della deliberazione assembleare impugnata”.
Ad avviso del ricorrente, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, le spese legali sopportate per la difesa del Condominio non possono essere attribuite ed addebitate al singolo condomino.
Per i Giudici di legittimità il motivo è apparso infondato in quanto hanno ritenuto legittima la deliberazione dell’assemblea condominiale che ponga a totale carico del condomino le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso condomino moroso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. proc. civ.
Così motivano gli Ermellini: “è bensì vero che è affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, ma il caso di specie è tuttavia diverso, infatti, non si è di fronte ad una autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio, ma di spese liquidate dal giudice in decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 63 disp. att. cod. civ. Quindi è legittima la delibera condominiale che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo.”
4.1. Limiti della legittimità della delibera.
Riassumendo. Il ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità dell’addebito di spese legali perché ancora non definitivo il provvedimento che le ha liquidate.
La SC ha ritenuto invece che esso è legittimo in quanto non deriva da un’autoliquidazione ma da un provvedimento giurisdizionale sebbene non definitivo. Ne discende che la delibera non sarebbe nulla ma legittima.
A parte il fatto che sebbene non sia nulla non vuol dire che non sia annullabile, l’inciso dell’ordinanza che attira la mia attenzione è quel “in via ricognitiva”.
Per gli ermellini, è legittima la delibera condominiale che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale.
Non mi sembra così peregrino ritenere che l’intenzione del relatore dell’ordinanza fosse stata quella di affermare che la legittimità della delibera opererebbe nei soli limiti dell’accertamento dell’addebito.
Altrimenti, perché specificare “in via ricognitiva”?
Una ricognizione conosciuta è quella prevista dall’art. 2720 del Codice Civile “L’atto di ricognizione e di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione”.
Dovrebbe desumersi che la SC abbia voluto valorizzare l’efficacia probatoria della delibera nell’accertamento dell’an e nella quantificazione del quantum debeatur ma niente di più.
In realtà non ve ne sarebbe stato bisogno perché il credito del condominio, a titolo di spese legali del provvedimento monitorio, non solo è stato già accertato nel decreto ingiuntivo che le ha liquidate ma esso è pure esecutivo in forza di espressa previsione normativa.
4.2. Sulla ripartizione della spesa personale.
C’è poi un altro aspetto da considerare che pone un problema in sede di ripartizione del debito.
Infatti, un rendiconto che contiene l’indicazione di una spesa personale, non ha alcun effetto (e quindi non fa danni) sino a quando non sia ripartita.
Quando l’addebito “personale” verrà invece ripartito al 100% solo sul debitore, trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 1137 cc per l’impugnativa, ci saranno in giro due diversi titoli che il condominio potrebbe azionare per portare in esecuzione lo stesso credito ovvero la delibera ed il decreto ingiuntivo.
E se nella malaugurata ipotesi in cui il debitore continuasse ad essere moroso anche dei nuovi oneri ed il Condominio dovesse ricorrere nuovamente alla tutela monitoria, il primo verrebbe condannato, con un nuovo titolo esecutivo, a pagare le spese legali delle spese legali del primo decreto che erano già esecutive, cosa de tutto illegittima.
4.3. Sulla rendicontazione dei movimenti di cassa relativi al credito ripartito.
Ed in ultimo mi chiedo: in quale modo l’amministratore rendiconterà le entrate e le uscite relative al medesimo credito?
Immaginiamo che esista un credito originario di gestione (es. oneri di gestione 2013) e questo risulta dal riparto del preventivo della gestione 2014 relativo al singolo condomino, nel quale vi è un conguaglio a consuntivo del 2013.
Il condominio continua a non pagare e l’amministratore incaricherà un legale che chiederà ed otterrà nella gestione 2014 un decreto ingiuntivo esecutivo per capitale e spese legali liquidate nel provvedimento..
Il condomino moroso, però, continua a non pagare.
Il Condominio salderà la parcella del legale prelevando dal conto della comunione (al quale hanno partecipato tutti i condomini, tranne il moroso, secondo il criterio di proporzionalità).
Siamo alla fine gestione del 2014 e l’amministratore ora deve rendicontare la gestione appena conclusa, presentare il preventivo 2015 e fare il riparto del conguaglio.
Se seguissimo il principio indicato dall’ordinanza della Cassazione, l’addebito delle spese del decreto ingiuntivo dovrebbe essere ripartito solo sul condomino moroso e quindi detto debito concorrerà a formare, con il conguaglio di gestione 2014, e la prima rata del preventivo 2015, il nuovo saldo “dare” del condominio pecora nera.
Ma così facendo, i condomini virtuosi che invece hanno pagato puntuali, come e dove potranno vedere rendicontare le spese che hanno anticipato al legale?
L’unico modo per evidenziarle sarebbe quello di creare una tabella solo per loro (con esclusione del moroso quindi) nella quale addebitargli la spesa che hanno anticipato al fine soprattutto di lasciare traccia in futuro; in questo modo quando e se verranno recuperate le spese dal moroso, esse verranno restituite solo a chi le ha effettivamente anticipate.
Quindi, addebitare la spesa al moroso ma anticipata dai virtuosi senza creare una tabella (di addebito) per i secondi rischia di creare una confusione contabile.
Credo allora che la SC non si sia posta tutti questi problemi ed abbia voluto rispondere alla semplice domanda che gli è stata posta, ovvero: è nullo l’addebito di una spesa legale liquidata con un titolo giudiziale sebbene non ancora definitivo?
Risposta: no. Non è nulla perché la nullità colpisce solo l’ipotesi in cui la spesa sia stata autoliquidata mentre l’esistenza di un provvedimento giudiziale scongiura l’eventuale ingiustizia data dall’arbitrarietà nella determinazione della spesa.
Ne consegue che l’addebito è legittimo ma solo in via ricognitiva perché il suo riparto non può avere come conseguenza una duplicazione di spese per lo stesso titolo che condurrebbe all’annullabilità della delibera se non addirittura ad una vera e propria pronuncia di nullità.
Marco Radina
avvocato in Milano
Marzo 2017
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 18 gennaio 2016, n. 751
Fatto e diritto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 29 dicembre 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza in data 8 giugno 2012, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di B.G. – in proprio e quale erede di S.I. , deceduta nella pendenza del giudizio – nei confronti del Condominio di via (OMISSIS) e, per l’effetto, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta dall’assemblea del Condominio nella seduta del 5 maggio 2009 nella parte in cui attribuiva ai ricorrenti originari, quali spese individuali, le spese legali sostenute dal Condominio nelle procedure avverso gli stessi (più precisamente, Sig. B. parcella Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo Euro 1.454,61; Sig.ra S. parcelle Avv. Gotta per pratiche decreto ingiuntivo Euro 1.647,05; eredi A. parcella Avv. Gotta per decreto ingiuntivo Euro 692,17).
A tale conclusione il Tribunale è giunto sul rilievo che con la delibera è stato approvato il rendiconto contenente l’imputazione di spese personali-individuali che all’epoca non erano riconosciute a carico di parte ricorrente in una sentenza che ne sancisse la soccombenza, essendosi unicamente in presenza di decreti ingiuntivi emessi nei confronti di parte ricorrente e comprensivi delle spese legali ma non ancora definiti processualmente poiché la relativa opposizione era ancora in corso.
Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 17 marzo 2014, la Corte di Torino, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha rigettato l’impugnazione della deliberazione assembleare, ponendo a carico di parte appellata le spese del doppio grado.
La sentenza d’appello cosi motiva: “Se realmente una delibera di autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del Condominio è nulla, dal momento che configura null’altro che una sorta di ragion fattasi di un soggetto che non ha tal potere, a contrario è pienamente legittima una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del Condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra all’attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso. Ciò in quanto – si ripete – la liquidazione è giudiziale, irrilevante essendo il fatto che sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 disp. att. cod. civ., l’istanza di sospensione del quale sia stata respinta, piuttosto che in una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di appello, ovvero in una sentenza d’appello, del pari esecutiva ex lege, ma ancora ricorribile”.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 6 giugno 2014, sulla base di due motivi.
L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, “in relazione alla negata qualificazione nella sfera della nullità della deliberazione assembleare impugnata”. Ad avviso del ricorrente, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, le spese legali sopportate per la difesa del Condominio non possono essere attribuite ed addebitate al singolo condomino.
Il motivo appare infondato. È legittima la deliberazione dell’assemblea condominiale che ponga a totale carico del condomino le spese processuali liquidate dal giudice nei confronti dello stesso condomino moroso con un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. II, 26 aprile 1994, n. 3946).
Il secondo motivo – con cui si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’apprezzamento dei fatti, per quanto attiene alla contabilizzazione dei versamenti effettuati dal B. ed alla richiesta di pagamento di somme già da questo versate – appare inammissibile, perché articola una censura che non ha più spazio con il nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo risultante dalla modifica operata con l’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra;
che è bensì vero che è affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e che detta nullità, a norma dell’art. 1421 cod. civ., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione (Cass., Sez. II, 6 ottobre 2008, n. 24696);
che il caso di specie è tuttavia diverso da quello preso in considerazione dalla citata pronuncia n. 24696 del 2008, nel quale l’assemblea aveva posto a carico del singolo condomino la spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale del predetto condominio per il recupero della somma dovuta per il consumo di acqua a carico dello stesso condomino;
che, infatti, nella presente vicenda, non si è di fronte ad una autoliquidazione di spese stragiudiziali da parte del condominio, ma di spese liquidate dal giudice in decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 63 disp. att. cod. civ.;
che è legittima la delibera condominale che, in via ricognitiva, addediti al singolo condomino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale – nella specie un decreto ingiuntivo – provvisoriamente esecutivo;
che, quindi, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.
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