Il terzo trasportato ha il diritto ad essere risarcito indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Per accedere a tale rimborso, il terzo trasportato deve inoltrare apposita domanda alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, facendo riferimento a quella che è la procedura di risarcimento ordinaria. Procedura che differisce da quella passata, ove vi erano più coobbligati ed operava il beneficio della solidarietà di cui all’art. 2055c.c..

In prima istanza il terzo trasportato è rimborsato dall’impresa di assicurazione del veicolo a bordo di cui si trovava trasportato al momento del sinistro, prescindendo dall’accertamento dall’ accertamento della responsabilità dei conducenti di quelli che sono i veicoli coinvolti, resta chiaramente esclusa l’ipotesi del caso fortuito.

Il dettato normativo afferma anche che il risarcimento da parte della compagnia assicurativa del vettore è contenuto nei limiti del massimale previsto dalla legge, fissato ad euro 774.685,35, e che di conseguenza ogni maggior danno potrà essere richiesto dal tra postato alla compagnia assicurativa del veicolo antagonista e non quello del vettore e cioè quello del responsabile civile.

La procedura del risarcimento che si applica in questo tipo di fattispecie e quella che ordinaria, disciplinata dall’art. 148, di conseguenza non si applica l’indennizzo diretto.

In caso poi di azione giudiziale, questa dovrà essere proposta nei confronti dell’assicurazione del vettore, salva la possibilità per la compagnia assicuratrice del responsabile civile di intervenire nel giudizio ed estromettere l’assicurazione del vettore, riconoscendo pertanto la totale responsabilità del proprio assicurato.
Da tale normativa, si evince quindi che nei confronti del terzo trasportato vi è solo un solo obbligato e non più coobbligati come nella vecchia normativa dove di fatto operava il beneficio di solidarietà di cui all’art. 2055 c.c..

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