E’ quella procedura che consente ai danneggiati non responsabili in caso di incidente stradale, di richiedere il risarcimento direttamente al proprio assicuratore.

Tale procedura di risarcimento, è prevista dal nuovo codice delle assicurazioni agli articoli 149 e 150 ed è stata resa attuativa dal d.p.r.254/2006; le disposizioni sono entrate in vigore il 1/1/2007, applicabili sui sinistri verificatisi a partire dal 1/2/2007.

Come funziona?

Il DLGS 209/2005 concede a tutti gli assicurati di poter usufruire della procedura; anche se di fatto è possibile usufruire di tale strumento solo quando si è sottoscritta una polizza assicurativa con una compagnia aderente alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) cioè una convenzione tra imprese assicuratrici con lo scopo di regolamentare i rapporti tra tutte le compagnie assicuratrici.

Questa convenzione ha di fatto sostituito il vecchio modello del C.I.D. inglobandola alle nuove procedure di risarcimento del danno.

Difatti a differenza della precedente Convenzione di Indennizzo Diretto, questa nuova procedura di risarcimento del danno è obbligatoria per legge nella fase stragiudiziale, non necessita della firma congiunta della constatazione amichevole d’incidente per essere applicabile e non è interrotta da un eventuale intervento di un patrocinante per conto di una delle parti.

In quali casi si può accedere allo strumento del risarcimento diretto?

Per individuare quale siano gli ambiti applicativi di tale procedura di risarcimento, occorre fare riferimento al combinato disposto dell’art. 149, comma 1 e 2, del suddetto codice delle assicurazioni.

Il risarcimento diretto è applicabile in tutti quei casi in cui in un sinistro tra due veicoli ci siano stati danni agli stessi o ai loro conducenti, purchè si tratti di lesioni non gravi e cioè i casi in cui i postumi variano da 1 a 9 punti di invalidità( permanente o temporanea), oppure ci siano stati danni alle cose trasportate di proprietà del soggetto assicurato o del conducente.

Il campo di applicazione è circoscritto a tutti quei sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati in Italia; nello stato Città del Vaticano oppure nella Repubblica di San Marino, sempre però che i veicoli siano assicurati con imprese che hanno sede legale nello stato italiano o diversamente che possano esercitarvi l’attività assicurativa, con la relativa autorizzazione dell’ IVASS.

Qual è la procedura da seguire?

Il primo passo per accedere alla procedura di risarcimento diretto nei casi in cui si ritiene di non essere i responsabili del sinistro, è presentare domanda di risarcimento direttamente all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, inviando per conoscenza una copia anche all’impresa assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro.

Quando, come spesso accade, non c’è un immediato accordo sulla responsabilità e quindi viene ipotizzato un concorso di colpa, la domanda può essere inoltrata da tutti i conducenti alle rispettive compagnie assicuratrici, le quali procederanno autonomamente alla verifica dell’effettiva responsabilità.

La legge consente di poter inoltrare la richiesta sia a mezzo fax sia con raccomandata o telegramma. In alcuni casi, se non espressamente escluso dalla polizza sottoscritta, è possibile inoltrare la richiesta in via telematica.

Ad ogni modo per rendere certa la dimostrazione dell’invio e della ricezione, è sempre preferibile utilizzare la raccomandata a/r.

La compagnia assicuratrice, una volta ricevuta la richiesta, dà notizia alla compagnia dell’assicurato responsabile, dando informazione di tutte le necessarie verifiche dell’ accertamento della dinamica del sinistro e delle coperture assicurative. Se la compagnia decide di liquidare il rimborso, lo dovrà fare per conto della compagnia che assicura il veicolo della parte responsabile, sulla quale ovviamente in un secondo momento si rivarrà.

 

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