Il danno biologico è una delle lesione dell’interesse all’integrità fisica della persona.
Esso ricorre in quei casi in cui è presente una lesione fisica o psichica della persona, permanente o reversibile, da cui però derivi una compromissione delle attività abituali del soggetto danneggiato.
Il danno biologico è un danno non patrimoniale in quanto non lede interessi patrimoniali; questo tipo di danno è risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Lo stesso Codice delle Assicurazioni dà oggi una precisa e chiara definizione del danno biologico affermando che: per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
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