Si ha concorso di colpa quando la responsabilità di un sinistro non può essere addebitata ad un unico soggetto, perché la causa deriva da comportamenti colposi di più soggetti con uguale o diversa ripartizione della colpa.Nel caso di incidente stradale tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ognuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a generare il danno subito dai singoli veicoli e causati dal sinistro, sia i propri che quelli riportati dall’altro conducente. Di conseguenza ogni automobilista o motociclista dovrà risarcire la una parte dei danni subiti dall’altro e sopportare una riduzione del diritto al risarcimento dei propri danni.Ai sensi dell’art. 1227 del codice civile “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando lordinaria diligenza.
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