COVID-19: COSA SUCCEDE SE NON RISPETTO LE REGOLE?

Breve guida per cittadini, commercianti e imprese.

Con il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, in vigore dal 26 marzo 2020, il Governo è intervenuto al fine di fare un po’ d’ordine e chiarezza circa le sanzioni in cui i cittadini possono incorrere qualora non rispettino le misure di contenimento previste.

Si è deciso di accantonare l’opzione penale inizialmente adottata, che comportava la violazione dell’art. 650 c.p., per ricorrere ad una nuova sanzione amministrativa creata ad hoc

Nelle righe che seguono verrà analizzato quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 in tema di “Sanzioni e Controlli”.

1) SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00.

Questo importo potrà essere aumentato sino ad un terzo qualora la violazione venga commessa mediante l’utilizzo di un veicolo.

Attenzione: per veicolo deve intendersi qualsiasi tipo di mezzo di trasporto – anche quelli adibiti al trasporto pubblico. La sanzione potrà quindi essere aumentata anche nel caso in cui un soggetto violi le misure previste prendendo il treno o l’autobus.

Nel caso in cui il trasgressore utilizzi un mezzo proprio, non è previsto alcun tipo di fermo o sequestro del veicolo utilizzato.

2) … E LE SANZIONI COMMESSE FINO AL 25 MARZO?

Il Decreto stabilisce espressamente che la sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in  vigore  del Decreto Legge, e cioè quelle commesse sino al 25 marzo 2020.

In questo caso, i trasgressori saranno tenuti al pagamento di una multa pari alla metà del minimo di quella prevista dallo stesso decreto, e cioè 200€.

La retroattività di questa disposizione comporta che tutti i procedimenti penali incardinati sino a questo momento nelle varie Procure territorialmente competenti vengano archiviati “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L’archiviazione del procedimento avviene, salvo casi eccezionali, d’ufficio senza bisogno dell’intervento dell’indagato o del suo avvocato.

3) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE     

Nel caso in cui la violazione comporti il mancato rispetto delle norme previste per gli esercizi pubblici o per le attività produttive o commerciali, oltre alla sanzione economica, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio, o dell’attività, da 5 a 30 giorni.

Al momento dell’accertamento della violazione, l’autorità che procede può disporre la chiusura provvisoria dell’attività in via precauzionale per un periodo massimo di 5 giorni.

Il  periodo  di  chiusura  provvisoria sarà, ovviamente, sottratto da quello che verrà definitivamente irrogato in sede di esecuzione.

ATTENZIONE: qualora un soggetto violasse due o più volte la stessa disposizione in materia di esercizi pubblici, attività produttive o commerciali, la sanzione amministrativa è raddoppiata (da 800 a 6.000 €) e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima (30 giorni).

Gli esercizi pubblici, le attività produttive e commerciali che comportano l’irrogazione di questa ulteriore sanzione, elencati all’art. 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa) del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, sono le seguenti:

  • cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi; 
  • servizi educativi per l’infanzia, scuole, università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, corsi professionali, master e altri analoghi corsi;
  • attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  • attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • altre attività d’impresa o professionali, ad esclusione dei servizi di pubblica necessità;
  • fiere e mercati.

4) SANZIONI PENALI

Il fatto che il Governo abbia deciso di perseguire le violazioni delle misure adottate attraverso sanzioni di tipo amministrativo, non significa che l’opzione penale è stata del tutto abbandonata.

Il Decreto, infatti, fa salva la possibilità di muovere contestazioni di carattere penale nei casi più gravi ed eclatanti.

Tra questi il Governo ha espressamente previsto il caso di un soggetto che violi la misura della quarantena a cui è sottoposto perché risultato positivo al virus (obbligo sancito dall’art. 1, comma 2, lett. e) dello stesso Decreto).

In questo caso sono due le ipotesi di reato che potrebbero essere contestate al trasgressore:

  1. la meno grave, ai sensi dell’art. 260 comma 1 TU Leggi Sanitarie, punisce con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500a 5000 €, chiunque non osserva un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva
  2. la più grave, ai sensi dell’art. 452 c.p., punisce, con pene che possono comportare la reclusione sino ai 12 anni, chiunque colposamente cagioni un’epidemia

Attenzione però che ben potrebbero configurarsi, anche se non espressamente sanciti nel testo del Decreto, reati ben più gravi.

Ad esempio, nel caso limite in cui un soggetto sottoposto a quarantena, perché risultato positivo, decida volontariamente di violare questa misura al fine di contagiare altri, questo verrà indagato per il reato di epidemia dolosa ex art. 438 c.p. che punisce questo tipo di condotta con la pena dell’ergastolo.

Altra menzione meritano, poi, i reati che potrebbero sussistere qualora una persona renda false dichiarazioni nell’autocertificazione che gli verrà chiesto di esibire qualora venisse fermato.

In questa ipotesi i reati astrattamente configurabili sono quelli di falsa dichiarazione al pubblico ufficiale ex art. 495 c.p. ed il reato di falso ideologico in atto pubblico ex art. 483 c.p.

5) COME AVVIENE, IN CONCRETO, L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

L’accertamento delle violazioni avviene con le medesime procedura con il quale, ad esempio, vengono sollevate le sanzioni amministrative classiche che tutti noi conosciamo (ad esempio, divieto di sosta).

Di seguito vengono descritti i passaggi più importanti della procedura, detta di ordinanza-ingiunzione, con cui verranno accertate le violazioni e irrogate le sanzioni:

  1. l’organo accertatore provvede alla contestazione immediata dell’illecito consegnando l’apposito verbale al trasgressore (nel caso non sia possibile provvedere a contestazione immediata, il trasgressore riceverà la notifica dell’accertamento presso la propria residenza o il proprio domicilio);
  2. è ammesso il pagamento in misura ridotta, secondo le seguenti modalità:
    1. entro 5 giorni dalla contestazione, dalla notificazione o, qualora sia possibile, in caso di pagamento immediato è ammesso il pagamento di una somma pari al 30% del minimo previsto dalla norma (280 €);
    2. entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, è ammesso il pagamento di una somma pari al minimo previsto dalla norma (400 €);
  3. il trasgressore, qualora non abbia provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, potrà entra 30 giorni dalla contestazione/notificazione, inviare all’organo competente scritti difensivi contenenti prove a proprio favore o chiedere di essere sentito dall’autorità;
  4. qualora non sia stata pagata la sanzione in misura ridotta o il Prefetto o la Regione non ritengano soddisfacente quanto dichiarato dall’interessato, verrà notificata l’ordinanza-ingiunzione in cui è determinata la somma dovuta per la trasgressione commessa; questa somma sarà di un importo variabile tra i 400 ed i 3.000 €;
  5. avverso l’ordinanza-ingiunzione è possibile far ricorso all’autorità giudiziaria competente;
  6. il pagamento della sanzione avviene con le tipiche modalità di ogni altra sanzione amministrativa, queste sono comunque riportate nel verbale verbale di contestazioni o nelle altre notificazioni che verranno inviate.

6) VIOLAZIONE COMMESSA DAL MINORE DI ANNI 18

Pur non trovando espressa menzione nel testo del Decreto, è il caso di soffermarsi sull’ipotesi in cui la violazione venga commessa da un minore di anni 18.

L’art. 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce che il minore di anni 18 non può essere assoggettato ad alcuna sanzione amministrativa e che, di questa, risponderà chi era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Che questa legge trovi applicazione anche nel Decreto che qui stiamo analizzando è pacifico, anche perché è lo stesso Decreto a citarla più volte.

Da ciò si deduce che:

  • per le violazioni commesse a partire dal 26 marzo 2020, saranno responsabili coloro che ne erano tenuti alla sorveglianza del minore;
  • i procedimenti penali azionati nei confronti di minori sino al 25 marzo 2020 verranno archiviati “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato” ed a coloro tenuti alla sorveglianza del minore verrà notificata una sanzione amministrativa di importo pari ad € 200,00.

Discorso analogo deve essere fatto per gli incapaci, salvo che lo stato di incapacità non derivi da loro colpa o non sia stato da loro preordinato.

Va infine precisato il minore rimarrà comunque penalmente responsabile qualora, trasgredendo alle limitazioni imposte, si renda autore di una condotta tanto grave da integrare una fattispecie autonoma di reato.

Questo è, in breve, quanto previsto dall’art.4 del Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19. Il presente articolo non può in nessun modo sostituire il parere di un esperto. Vi invitiamo quindi a contattare il vostro legale di fiducia qualora vi venisse sollevata una sanzione amministrativa per aver violato le disposizioni previste da questo decreto.

Dott. Bruno Radina

Per ulteriori informazioni: Contattaci

Clicca qui per il testo integrale del Decreto:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg

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