di Marco Radina
La Legge 6/2004 ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno” per assistere, tutelare e rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana.
L’ Amministratore di Sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare in un procedimento di Volontaria Giurisdizione sicché non è necessaria l’assistenza tecnica di un legale.
CHI PUO’ CHIEDERE LA SUA NOMINA?
1) il beneficiario, anche se minore, l’interdetto o l’inabilitato;
2) i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
3) gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
4) il Pubblico Ministero;
5) il tutore o curatore.
Quali sono i poteri e i doveri cui è tenuto l’amministratore di sostegno?
Si fa riferimento agli articoli 409 e 410 del codice civile.
Art. 409 c.c.: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
Quindi gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Bisogna distinguere tra:
QUALI SONO I SUOI DOVERI?
L’art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:
Inoltre, l’amministratore di sostegno è tenuto periodicamente, secondo quanto prescritto dal giudice tutelare, a presentare una relazione che descriva, le condizioni di vita del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.
L’art. 412 c.c. dispone che “Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno”.
per maggiori informazioni scrivi a: info@risarcimentodanno.biz
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